Legge Regionale 05-05-1999, n. 18 Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee
TITOLO I FINALITÀ DELLA LEGGE
Art. 1 – (Finalità) 1. Nello spirito dei principi sanciti dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali. 2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile…
Art. 2.7 — CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA Il certificato deve essere rilasciato per campioni d’acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio analizzante
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Art. 6-bis – (Semplificazione adempimenti) [1] 1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da pozzi aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l’obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica).
c) analisi chimiche e batteriologiche con l’espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio analizzante (due copie);
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Art. 7 – (Durata della concessione) 1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all’equilibrio della falda e/o all’ambiente circostante. 2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell’interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell’Ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione. 3. All’istanza di rinnovo va allegato: a) attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria; b) certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.
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Art. 9 – (Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico) 1. L’utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell’Ufficio del Genio civile. A tal fine l’utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte…
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Per ulteriori approfondimenti: Regione Puglia
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